Descrizione

Con la delibera del consiglio comunale del 25/11/2014, n. 84289/14 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Ferrara.
Le attività dei cantieri edili e le manifestazioni a carattere temporaneo sul territorio comunale sono pertanto soggette alla presentazione di comunicazione di inizio attività o a richiesta di autorizzazione in deroga .
Approfondimenti
Lo svolgimento delle attività di cantiere è subordinata ai sensi del regolamento comunale, articolo 18 ai seguenti titoli abilitativi:
- Comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 19 per cantieri che rispettano:
- i limiti di orario di cui all’articolo 15 (periodo ottobre/aprile ore 08:00/12:00 e ore 14:00/19:00 - periodo maggio/settembre ore 08:00/12:00 e ore 15:00/19:00)
- i limiti di rumore di cui all’articolo16 (limite assoluto Leq di 65 dB(A) misurato in facciata alle abitazioni confinanti e di 55 dB(A) nell’ambiente potenzialmente disturbato a finestre chiuse
- i limiti di durata non superiore ai 15 giorni di lavoro complessivi.
Nel caso non sia rispettato uno o più dei precedenti requisiti, occorre presentare la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore di cui al punto qui sotto.
- Autorizzazione alla deroga ai limiti di rumore di cui all’articolo 20 nel caso i cantieri non rispettino uno o più dei requisiti previsti al precedente punto di cui sopra, oppure siano posti nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 o nelle loro immediate vicinanze.
Lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo è subordinata ai sensi del regolamento comunale, articolo 24 ai seguenti titoli abilitativi:
- Comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 25 per manifestazioni che rispettano:
- i limiti di orario di cui all’articolo 22 (dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 24:00)
- i limiti di rumore di cui all’articolo 23 ( limite di 65 dB(A) in corrispondenza dei confini delle proprietà in cui sorgono le abitazioni prossime ai luoghi dove viene esercitata l’attività, senza l’applicazione di ulteriori penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive)
- i limiti di durata non superiore alle 20 giornate nell’arco dell’anno solare.
Nel caso non sia rispettato uno o più dei precedenti requisiti, occorre presentare la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore di cui al punto qui sotto.
- Autorizzazione alla deroga ai limiti di rumore di cui all’articolo 26 nel caso di manifestazioni che non rispettino uno o più requisiti previsti al precedente punto di cui sopra, oppure siano posti nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 o nelle loro immediate vicinanze.