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Gestire un accertamento esecutivo

Descrizione

Gestire un accertamento esecutivo

Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta.

Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Approfondimenti

Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento o di un provvedimento di rimborso relativo ai tributi comunali, nel caso riscontri inesattezze o errori, può chiedere il riesame in autotutela dell’atto amministrativo, al fine di ottenere un provvedimento di annullamento o di rettifica dell'atto, senza la necessità di ricorrere agli organi giurisdizionali.

Esempi di inesattezze sono:

  • errori di persona
  • errori logici o di calcolo
  • doppia imposizione
  • mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati
  • mancata considerazione di aliquote agevolate, detrazioni ecc.

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, deve essere motivata e deve evidenziare l'errore commesso. É inoltre necessario, allegare la documentazione probatoria che non è in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, ecc.). La domanda non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione del ricorso e deve quindi essere tempestivamente presentata.

https://www.comune.ferrara.it/it/b/38185/regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-e-riscossione-entrate-ex

 

Articolo 28: Rateazione - dilazione ordinaria

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Funzionario Responsabile dell’entrata patrimoniale, su istanza del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. L’ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 50,00. La durata massima del piano di dilazione ordinario è triennale.

2. La rateazione , nei limiti previsti dal comma precedente, ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, viene concessa:

a)su semplice istanza motivata e qualora le somme complessivamente dovute non superino l’importo di € 10.000,00 euro ( diecimila euro );

b)su istanza accompagnata dall’ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito, qualora le somme complessivamente dovute superino l’importo di € 10.000,00 euro ( diecimila euro ), fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 29. E' facoltà del responsabile della singola entrata , richiedere, per importi superiori ad €  10.000, 00 ( diecimila) , anche la prestazione di eventuale garanzia fideiussoria.

3. L’istanza di dilazione, va presentata, prima che gli atti notificati acquistino efficacia di titolo esecutivo. Qualora l’atto acquisti efficacia di titolo esecutivo si può procedere ai sensi di quanto previsto dall’’allegato D) disciplinante la riscossione coattiva delle entrate comunali.

4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza e per tutta la durata della rateizzazione, a partire dalla seconda rata.

5. La scadenza di ogni rata è stabilita nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal Piano di dilazione con l’indicazione delle rate, dei relativi importi e delle scadenze.

6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza all’avviso, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi .

7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

8. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento delle rate insolute entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

9. Su motivata richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata, può disporre rateizzazioni anche bimestrali, fermo restando che la durata massima del piano di rateazione è triennale . L’ammontare della rata bimestrale non può essere inferiore ad €100,00

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