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Realizzare aree ludiche e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Descrizione

Realizzare aree ludiche e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Se non creano nuova volumetria, possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 1, let. l) le opere relative a:

  • aree ludiche senza fini di lucro come spazi verdi provvisti di campi sportivi e attrezzature per il gioco
  • elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici come muretti, panchine, gazebo, fontane escluse le piscine che sono soggette a segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA)

Devono in ogni caso essere rispettate:

  • le leggi e i regolamenti in materia urbanistica ed edilizia
  • le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati
  • le discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività  edilizia, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive
  • le normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, gravanti sull'immobile

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