Descrizione
La messa alla prova (articolo 168 bis del codice penale) si applica a persone indagate o imputate di reati puniti con la sola pena pecuniaria, o con una pena detentiva non superiore ai 4 anni nel massimo edittale, nonché per delitti che prevedono la citazione diretta in giudizio (articolo 550, comma 2 del codice di procedura penale).
Essa consente di sospendere il processo e risarcire il danno cagionato alla società attraverso progetti che comprendono lo svolgimento di lavori socialmente utili a titolo gratuito, definiti tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato come previsto dal codice penale, articolo 168 bis.
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'indagato o imputato può essere concessa solo una volta e non si applica ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
I soggetti accolti presso il Comune di Ferrara potranno essere impegnati nei seguenti settori:
- protezione civile e soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali
- manutenzione e fruizione di immobili
- fruibilità e tutela del patrimonio ambientale
- fruibilità e tutela del patrimonio culturale e archivistico
- attività di piccola segreteria
- altre prestazioni concordate in base alle specifiche competenze o professionalità individuali.
La copertura assicurativa contro gli infortuni e contro i danni da responsabilità civile sono a carico del Comune, come pure l’erogazione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Il Comune di Ferrara si riserva di verificare di volta in volta la disponibilità di posizioni attive nel periodo indicato, anche tenendo conto delle misure di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria.
Approfondimenti
La messa alla prova (art. 168 bis c.p.) si applica a persone indagate o imputate di reati puniti con la sola pena pecuniaria, o con una pena detentiva non superiore ai 4 anni nel massimo edittale, nonché per delitti che prevedono la citazione diretta in giudizio (art. 550 c. 2 c.p.p.).