Descrizione
Attraverso interventi di trasformazione edilizia, la ristrutturazione permette di riutilizzare edifici già esistenti. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati: si può anche demolire e ricostruire.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia hanno quindi l’obiettivo di trasformare gli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1). Questi interventi consistono nel ripristinare o sostituire alcuni elementi costitutivi dell'edificio e nell'eliminare, modificare e inserire nuovi elementi e impianti. Sono compresi nella ristrutturazione edilizia anche:
- le demolizioni e le ricostruzioni con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico
- gli incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali
- gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti purché si possa accertarne la preesistente consistenza
- gli interventi per recuperare, ai fini abitativi, i sottotetti esistenti.
Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto se sono mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
Approfondimenti
È possibile presentare segnalazione certificata di inizio dell'attività edilizia (SCIA) per i seguenti interventi (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 13):
- per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla Legge regionale 30/07/2013, n. 15, all. A, let. f
- per gli interventi che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso, e che non comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti d'immobili sottoposti a tutela (decreto legislativo 22/01/2004, n. 4) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10, com. 1, let. c).