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Fonti rinnovabili - Procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (PAS)

Descrizione

La procedura abilitativa semplificata (PAS) è un titolo abilitativo che consente la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, impianti agro-voltaici, impianti a biomassa, impianti di cogenerazione a biogas, impianti di produzione di biometano, impianti eolici, impianti idroelettrici e geotermoelettrici, impianto geotermici). Sono soggette alla medesima procedura anche le varianti dei progetti che siano considerate come non sostanziali e non rientrino in quelle soggette a DILA.

Il 12/12/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n.190/2024 in materia di “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Le Regioni e gli Enti locali si adeguano ai principi del seguente decreto entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore e, nelle more dell’adeguamento, si applica la disciplina previgente.

La PAS può essere presentata solo da soggetti che hanno la disponibilità degli immobili su cui è realizzato l’intervento, il quale dev’essere compatibile agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti.

Le opere devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici-edilizi vigenti e devono essere realizzate nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, e delle disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs 42/2004.

La documentazione da presentare è la seguente:

  • Documento di identità e procura speciale
  • Ricevuta versamento diritti di segreteria
  • Modulo PAS
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 resa dal proprietario o dall'avente titolo, che attesta:
    a) la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici-edilizi approvati e vigenti;
    b) la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati;
    c) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (comprese valutazioni sui campi elettromagnetici e sul rumore prodotto in fase di cantiere)
  • Relazione tecnica a firma di un progettista abilitato, corredata dagli opportuni elaborati progettuali che supportano la dichiarazione del proprietario, contenente anche la verifica dei vicoli
  • Cronoprogramma dell’intervento
  • Relazione fotografica
  • Planimetria generale catastale e Piano particellare con indicazione dei mappali interessati dall'intervento (impianto ed eventuale elettrodotto) e relative proprietà
  • Elaborati progettuali (planimetria, piante, sezioni, prospetti), contenenti anche tavola delle strutture e degli inverter
  • Relazione di inserimento paesaggistico
  • Progetto di inserimento paesaggistico (planimetria, alzato, fotosimulazioni) che dia conto dei criteri progettuali utilizzati al fine di garantire il minore impatto territoriale e paesaggistico dell’impianto, nonché le misure di compensazione adottate per l’integrazione del progetto nel contesto ambientale di riferimento
  • Progetto impianti elettrici e schema dell’impianto
  • Elaborati tecnici della rete di connessione redatti dal gestore della rete (TICA), con relativo preventivo di spesa accettato o, in alternativa, progetto della connessione approvato dal gestore
  • Relazione sul DPA per rischio elettromagnetico, se si realizza una cabina elettrica
  • Relazione che attesti gli accorgimenti per assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto in caso di allagamento
  • Documentazione sismica (MUR A1/D1 e allegati)
  • Piano di ripristino e calcolo dei costi di dismissione dell'impianto
  • Atto d’obbligo in cui si dichiara impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto proponente a seguito della dismissione dell’impianto e garanzia fideiussoria a copertura dei costi di dismissione dell’impianto
  • Atti di assenso eventualmente necessari (in alternativa gli elaborati richiesti dalle norme di settore)
  • Valutazione di compatibilità degli ostacoli e dei pericoli con la navigazione aerea, attraverso uno Studio aeronautico sui pericoli di abbagliamento, finalizzato alla verifica dei possibili effetti di riflessione luminosa generati dall’impianto fotovoltaico o agrivoltaico
  • Verifica della conduzione agricola dei terreni interessati dalla realizzazione d’impianti fotovoltaici e agrivoltaici, secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n.693 del 22/04/2024 “Criteri per l'individuazione delle aree interessate da coltivazioni certificate e procedure di controllo ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola”

Nel caso della realizzazione di un elettrodotto con servitù di passaggio, è necessario allegare la redazione notarile di un accordo bonario.

La presentazione della PAS non comporta da parte del Comune l’emissione di alcun autorizzazione, ma solo la trasmissione al richiedente della determina motivata di chiusura della Conferenza di Servizi.

Approfondimenti

La PAS deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, i quali devono essere completati entro 3 anni dal perfezionamento della PAS stessa. Nel caso in cui l’impianto, per il quale è stata richiesta la PAS, non sia ultimato entro il termine dei 3 anni, è necessario inviare una nuova richiesta di PAS.

Qualora siano necessari atti di assenso che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato.

Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti indicati sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede ad acquisirli d'ufficio oppure convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi.

Il termine di 30 giorni è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso (Vigili del fuoco/Consorzio/ARPAE/AUSL/Soprintendenza, etc.) ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Ultimato l'intervento occorre trasmettere al Comune:

  • un certificato di collaudo finale con il quale si attesta che l’opera è conforme al progetto presentato con la dichiarazione
  • la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate
  • una dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche del classamento catastale.

La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. L’interessato alla realizzazione dell’intervento trasmette la copia della dichiarazione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.

Entro 30 giorni dall'invio dell'istanza, senza comunicazioni da parte del Comune, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita (silenzio/assenso), la PAS è efficace ed i lavori possono iniziare.

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