Descrizione
A decorrere dal 18/01/2024 , ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente, 27/07/2000, n. 212, art. 6 è stato introdotto ed esteso anche ai tributi locali un nuovo principio: il contraddittorio.
In applicazione a tale principio, la notifica dell’avviso di accertamento deve essere preceduta dall’ anticipazione del suo contenuto (schema di avviso accertamento) per tutti quei casi per i quali la commisurazione del dovuto non risulti da processi automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni , nonché per i casi di motivato e fondato pericolo per la riscossione.
Mediante tale anticipazione il contribuente viene preventivamente informato degli elementi e dati che stanno a fondamento della pretesa tributaria affinchépossa presentare, nel rispetto del termine indicato nella documentazione accompagnatoria lo schema di accertamento (non inferiore a 60 giorni dalla notifica dello schema di avviso di accertamento), eventuali osservazioni o controdeduzioni, unitamente alla documentazione pertinente e rilevante ai fini della riduzione o all' eliminazione della pretesa, nonché eventuali ed ulteriori richieste di accesso al proprio fascicolo.
L’esercizio del contraddittorio viene azionato dal contribuente mediante compilazionedell' apposito modulo, secondo una delle seguenti modalità:
- compilazione del modulo elettronico, caricamento degli allegati e invio diretto al protocollo dell’ente attraverso questo sportello, selezionando “accedi al servizio” (autenticazione tramite SPID, CIE e CNS);
- scaricando il modulo di contraddittorio, disponibile come allegato (selezionando il link sottostante "Presentazione di contraddittorio preventivo e poi cliccando l'icona PDF), da trasmettere compilato e firmato, corredato della documentazione rilevante alla pec servizitributari@cert.comune.fe.it
Approfondimenti
Entro i successivi 120 giorni successivi al periodo garantito dall’amministrazione per presentare controdeduzioni, l'amministrazione procede a notificare il provvedimento finale motivato, anche relativamente all’esito negativo delle controdeduzioni non accolte.
Avverso l’accertamento esecutivo, notificato successivamente allo schema, è possibile ricorrere ai sensi del Decreto Legislativo, 31/12/1992, n. 546